A.C. 3012-C
Tra i punti qualificanti del disegno di legge in esame, vi sono senza dubbio quelli relativi al settore dell'energia, in riferimento al quale si introducono importanti innovazioni.
Come è noto, infatti, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato.
In particolare si determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60).
E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61). Nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X è stato soppresso il riferimento ai clienti che alla scadenza del mercato tutelato non abbiano scelto il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste per aree territoriali.
Le modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'AEEGSI (commi 67-71).
A tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali: procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità, tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66); modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (comma 75); erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 76-78); diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato (maxibollette), derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80); misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 81-85); norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 86); disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 87 a 89).
Tra le ulteriori disposizioni che rilevano nel settore dell'energia si segnalano le misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica (commi 90 e 91); alcune specifiche misure per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" (comma 92); le disposizioni volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio ( commi da 94 a 98).
Diverse misure interessano poi la distribuzione dei carburanti (commi da 99 a 120). I commi 101-120 intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. L'unica modifica rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura concerne la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data - nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
Il disegno di legge in esame contiene altresì, come è noto, disposizioni afferenti diversi ambiti di intervento, del cui contenuto si darà conto nel prosieguo della relazione.
Per ciò che concerne le disposizioni in materia di comunicazioni, si prevede (comma 41) di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.
In particolare si prevede che: le spese di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti e commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione e sia garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche; nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto; i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi ed è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.
Inoltre si incrementa la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale (comma 43).
Il comma 44, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni VI e X della Camera. Tale disposizione fissava alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati, non risultando chiara la possibilità, con riferimento alle comunicazioni indesiderate, di consentire agli utenti di respingere eventuali chiamate non desiderate (pratica del cosiddetto telemarketing selvaggio).
Viene inoltre istituito (commi 45 e 46) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e con successivo decreto MISE saranno determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.
Si prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (comma 47).
I commi 48-54 intendono favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico. Si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (comma 48). Per evitare situazioni di insolvenza, si prevede (comma 49) che l'utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi 50-53 consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di erogazioni liberali definendone le caratteristiche ed il trattamento fiscale.
Si prevede (comma 55), che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del cosiddetto registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere - che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.
Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (comma 56).
Con riferimento alle disposizioni concernenti la materia ambientale, avendo specifico riguardo alle novità introdotte dal Senato, in primo luogo si prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea (comma 123). I commi 124 e 125, anch'essi inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. I commi 126-130, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018. Al riguardo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro. Parimenti, le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti. Inoltre, si stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni (previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013) si applichino anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le società quotate. Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni ai sensi del medesimo articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, devono altresì pubblicare i dati consolidati di gruppo qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.
Con riferimento ai servizi professionali, il comma 142 persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense, in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.
I commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore.
Il comma 152, inserito dal Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
I commi da 154 a 157 – altresì inseriti in sede referente al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.
Con una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X è stato esplicitato chiaramente che, nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, di cui all'articolo 2 della legge n. 409 del 1985, siano erogate esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge n. 409 del 1985. Inoltre, con una modifica al comma 156 è stato reso da facoltativo ad obbligatorio lo svolgimento della funzione di direttore responsabile dei servizi odontoiatrici in una sola struttura facente capo a società operanti nel settore odontoiatrico.
Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, i commi da 158 a 164: consentono l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata; rimuovono il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società; pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente; sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio; stabiliscono l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili; permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro; modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni; consentono la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.
Infine, in caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 - inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale. Il comma 166 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.
Ulteriore settore interessato dal disegno di legge in esame è quello relativo ai servizi di trasporto.
In particolare, il comma 168 prevede, con riferimento specifico ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet. I commi 169 e 170 prevedono, a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
I commi 180-183 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.
Il comma 184 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori.
I commi 185-188 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari.
I commi 189-193, introdotti dal Senato, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.
Diverse novità sono state introdotte al Senato con riguardo al settore dei beni culturali. Si segnala in particolare il comma 172, introdotto durante l'esame presso il Senato, che intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.
Il comma 176, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”. La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale.
Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.
Infine, ulteriori previsioni riguardano l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.
A tali fini, il comma 176 novella numerosi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Il comma 177, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito “passaporto” per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.
Disposizioni ulteriori sono state introdotte nel corso dell'esame in Senato. In particolare si segnalano: il comma 175, che autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; il comma 178, che, con riferimento alle operazioni di concentrazione, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il comma 179, che esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.